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6. Discipline fiscali
Nel 2005 è entrata in vigore una riforma fiscale con la quale sono stati introdotti un notevole alleggerimento e semplificazione fiscale sia per le persone fisiche che per le imprese operanti nella forma giuridica di società di capitali. Tali cambiamenti riguardano in particolare un abbassamento dell’aliquota IRPEG e la tassazione di gruppo.

6.1. Le imposte sul reddito delle persone giuridiche

6.1.1. L'imposta sulle società (Körperschaftssteuer)

Sono in prima linea contribuenti dell'imposta sulle società (paragonabile all’IRPEG italiana) con obbligo fiscale illimitato le persone giuridiche del diritto privato, cioè le società di capitali, che hanno la sede o la direzione in Austria, nonché le fondazioni con sede in Austria. Ai sensi delle leggi tributarie una persona giuridica ha la sua sede nel luogo che viene stabilito dalla legge, dallo statuto, dal contratto sociale, dalla dichiarazione di fondazione e così via. In mancanza di una tale disposizione il luogo dove si trova la direzione è considerato la sede.

Con la menzionata riforma fiscale 2005 l'aliquota d'imposta è stata abbassata dal 34% al 25% del reddito imponibile.

È soggetto all’imposta il reddito ovunque prodotto dalla società nell’anno solare. Il cambio a un esercizio divergente dall’anno è solo ammissibile se il cambio della data del bilancio viene approvato preventivamente dall’Ufficio delle Imposte.

Siccome l'Austria ha stipulato convenzioni bilaterali con quasi tutti i principali Stati industriali, l'Italia compresa, le doppie imposizioni sono evitate.

Il modo in cui si accerta il reddito e quindi la base imponibile è stabilito dalla legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche. Come principio fondamentale dell’imposizione dei redditi è ammissibile la deduzione di tutte le spese per la produzione del reddito. Per cui dal reddito complessivo della società sono deducibili in linea di massima tutti gli oneri e le spese attinenti all'esercizio dell'impresa come per esempio gli stipendi, gli ammortamenti, gli interessi pagati, i diritti di licenza, i canoni ecc.

Il periodo di ammortamento dipende dalla durata di utilizzo economico (non tecnico) del bene in oggetto. Il Ministro delle finanze ha emesso delle circolari in cui ha fissato in via generale dei periodi per l'ammortamento di diversi tipi di beni. Per i macchinari, ad esempio, la durata dell'uso economico è tra 5 e 10 anni, per le automobili, in particolare, il periodo di ammortamento è di 8 anni. Per gli edifici aziendali destinati alla produzione e allo stoccaggio delle merci, la legge permette l'ammortamento del 3 % all'anno, mentre per altri edifici - innanzi tutto quelli destinati all'amministrazione - l'ammortamento è del 2 per cento all'anno. Per i beni di un valore esiguo che non supera l’importo di € 400,-- l’ammortamento può avvenire subito.

Vi è la possibilità di compensazione/riporto di perdite senza limitazione di tempo con il reddito prodotto. Tale compensazione/riporto è però solo ammesso con il 75% del reddito il che significa che il 25% del reddito positivo è comunque soggetto all’imposta. Le perdite non compensate/riportate non vanno però perse e possono essere “spostati” in un periodo di compensazione/riporto successivo.

I dividendi provenienti da partecipazioni al capitale di società austriache oppure da partecipazioni al capitale di società straniere in misura superiore al 10% non rientrano nel reddito imponibile.

Determinati redditi di capitale, come depositi bancari presso banche austriache, obbligazioni in scellini emesse dopo il 31 dicembre 1983 ecc., sono esclusi dal reddito imponibile, però sottoposti alla ritenuta alla fonte del 25%.

Dal 1994 esiste per le società con sede o amministrazione in Austria una minimum tax che ammonta a € 1.750,-- all’anno per una S.r.l. ed a € 3.500,-- all’anno per una S.p.A. Per le banche e le assicurazioni questa minimum tax è di € 5.452,-- all’anno. La differenza fra la minimum tax pagata e l'importo effettivamente dovuto viene però trattenuto come acconto per l'imposta dovuta negli anni successivi.

6.2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche (Einkommensteuer)

Soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono soprattutto le persone con residenza o domicilio in Austria. Il domicilio viene stabilito comunque nel caso in cui una persona rimanga in Austria per più di 6 mesi all'anno. In linea di massima i contribuenti devono assoggettare in Austria sia i redditi maturati sul territorio nazionale austriaco sia quelli maturati all’estero.

Le misure degli scaglioni di redditi a partire dal 2009 sono:

redditi

fina a € 11.000,-- .................................................0%
da € 11.000,-- a € 25.000,--.............................36,5%
da € 25.000,-- a € 60.000,--.............................43,241%
oltre € 60.000,--................................................. 50%

La 13a e la 14a mensilità dei dipendenti vengono tassate soltanto con il 6 per cento.

Il contribuente ha la facoltà di detrarre tutti gli oneri inerenti alla produzione dei redditi di cui sopra. Gli oneri sono deducibili solamente se documentati.

6.3. L'imposta sul valore aggiunto (Umsatzsteuer)

Il sistema austriaco dell'imposta sul valore aggiunto corrisponde in linea di massima a quello italiano. L'aliquota normale che si applica per la maggior parte delle prestazioni di beni o servizi è in generale del 20%.

6.4. Altre imposte

In Austria non esiste più l'imposta sul patrimonio che per le società di capitali ammontava all'1,35% del patrimonio stesso.

6.5. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

a) Dal 6 aprile 1985 fra l'Austria e l'Italia vige una convenzione che evita la doppia imposizione. La convenzione segue il modello OCSE e prevede la deducibilità della tassa pagata nell'altro stato onde evitare la doppia imposizione e consentire la ripartizione del diritto di tassazione fra i due Stati. Secondo le disposizioni della convenzione, i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello stato in cui detti beni sono situati. Dividendi, interessi e canoni sono imponibili nello stato in cui la persona che li percepisce ha la propria residenza. Allo Stato in cui il reddito è prodotto spetta però il diritto di tassazione limitata che non può superare, nel caso di dividendi, il 15% e nel caso degli interessi e canoni il 10% dell'ammontare lordo.

La convenzione prescrive anche il reciproco divieto di discriminazione dei cittadini nonché lo scambio di informazioni per prevenire le evasioni fiscali.

b) L'Austria ha concluso però convenzioni simili con i principali paesi industriali ma anche con quasi tutti i paesi dell'Est (Albania, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Slovacchia, Tadscichistan, Turchmenistan, Ucraina, Ungheria, Usbechistan).

6.6. Bilancio e contabilità

Le norme che disciplinano la tenuta delle scritture contabili dell'imprenditore si trovano nel codice commerciale, nella legge sulle società per azioni ed infine nelle leggi fiscali soprattutto nella legge sulla formazione del bilancio (Rechnungslegungsgesetz).

Ogni imprenditore è quindi obbligato alla tenuta dell'ordinaria contabilità commerciale, dalla quale devono risultare tutte le operazioni commerciali nonché la situazione patrimoniale.

A tale scopo l'imprenditore deve redigere, alla fine di ogni esercizio, un bilancio annuale che deve essere conforme ai principi di veridicità, di chiarezza, di continuità e nel quale l'attivo e il passivo devono essere valutati con prudenza.

I bilanci devono essere redatti in euro e in lingua tedesca e devono essere firmati dal titolare dell'impresa; i libri contabili devono essere rilegati e devono avere una numerazione progressiva. Le scritture rettificate devono rimanere leggibili.

La legge sulla formazione del bilancio stabilisce nel dettaglio le varie voci di bilancio ed i principi di valutazione.

Le scritture contabili ed i bilanci dell'imprenditore devono essere conservati per 7 anni.

© Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte 2010


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