DE IT EN FR ES Italiano
Home
Ricerca    vai
Home » Informazioni » Attività imprenditoriale in Austria » 4. Giurisdizione arbitrale
4. Giurisdizione arbitrale
Nelle transazioni internazionali ci si pone sempre la domanda di cosa accada in caso di divergenze giuridiche tra le parti. Per l’applicazione della legislazione in caso di domanda giudiziale è normalmente necessario adire il giudice statale. Per questo motivo già al momento della proposizione dell’azione o persino al momento della formulazione del contratto si dovrebbe esaminare se ci siano accordi multilaterali o almeno bilaterali concernenti l’esecuzione di sentenze civili con ogni Paese in cui è domiciliata la controparte. Grazie a tale accordo si potrebbe adire un giudice del proprio Paese e applicare la sentenza nel Paese del debitore. Se ciò non avvenisse o se per qualche motivo non fosse opportuno, l’attore sarebbe costretto a recarsi nel Paese del debitore e dovrebbe confrontarsi con quel sistema giuridico ed eventualmente compiere tutte le istanze all’estero, dove potrebbe esservi ancora una situazione riformatoria, come accade in molti Paesi dell’Europa dell’Est.

Per evitare questo problema pratico, si consiglia di trovare un accordo tra le parti per lasciare dirimere tutte le controversie ad un tribunale arbitrale. In questo contesto si deve sapere che la convenzione di New York sul riconoscimento e sull’esecuzione di lodi arbitrali stranieri è stata ratificata da un gran numero di Paesi in tutto il mondo. Poiché anche tutti i Paesi dell’ex-COMECON ed i Paesi che sono succeduti all’Unione Sovietica hanno aderito a questa convenzione, i lodi arbitrali che sono pronunciati nel territorio di uno Stato membro sono riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri. Il modus operandi della giurisdizione arbitrale si presta di conseguenza a tutte le transazioni con i Paesi dell’Europa dell’Est e permette di sottrarre le controversie alla giurisdizione nazionale, che si confronta generalmente con un deficit di organizzazione, esperienza ed eloquenza. In questo contesto la giurisdizione arbitrale vanta un procedimento unitario che prescinde da impedimenti statali e l’opzione di eseguire un lodo arbitrale in molti Paesi sulla base di un accordo multilaterale.

Tra diversi tribunali arbitrali istituzionali, il Tribunale Arbitrale Internazionale della Camera dell’Economia austriaca, che si avvale di una pluriennale reputazione riconosciuta nella sfera dei procedimenti con parti dei Paesi dell’Europa dell’Est, ricopre un ruolo internazionale. Per motivi di praticità si riporta la clausola arbitrale consigliata, che le parti possono includere nei loro contratti:

“Tutte le controversie derivanti da questo contratto o relative alla violazione, risoluzione o nullità dello stesso verranno decise, in via definitiva, secondo il Regolamento d’Arbitrato e di Conciliazione del Centro Arbitrale Internazionale della Camera dell’Economia d’Austria di Vienna (regole di Vienna) da uno o più arbitri nominati conformemente a tali regole.”

© Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte 2010


su Stampare