| I vantaggi per le società holding con sede in Austria possono essere riassunti come segue:
7.1. Privilegio di partecipazione internazionale
In Austria i dividendi provenienti da una partecipazione ad una società di capitali straniera (che deve essere equiparata a una società di capitali austriaca), che affluiscono ad una società holding austriaca, sono esenti dalle imposte sulle società a condizione che la holding austriaca abbia mantenuto una partecipazione ininterrotta minima del 10% nella società di capitali straniera da almeno 12 mesi anteriori alla data del bilancio. Ciò premesso la holding austriaca può riscuotere, esenti da imposte, i dividendi della sua affiliata straniera (privilegio di partecipazione internazionale).
7.2. Società affiliata in uno Stato dell’Europa dell’Est
Il privilegio di partecipazione internazionale si applica a tutte le società di capitali straniere che sono paragonabili a una società di capitali austriaca, quindi questo privilegio fiscale non è ristretto alle società di capitali comunitarie. Di conseguenza i dividendi possono anche pervenire da una società affiliata che ha la sua sede in uno Stato dell’Europa dell’Est. Anche sotto l’aspetto di questo privilegio fiscale l’Austria è il luogo ideale per costituire una società holding che detiene le partecipazioni in società operative nell’Europa dell’Est. Alla luce dell’allargamento dell’Unione Europea il vantaggio fiscale sopra descritto appare ancora più importante per chi intende estendere le sue attività commerciali all’Europa dell’Est.
7.3. Privilegio di partecipazione nazionale
I dividendi provenienti da una partecipazione ad una società di capitali austriaca che affluiscono ad una società holding austriaca, sono esenti dalle imposte sulle società (privilegio di partecipazione nazionale). Il privilegio di partecipazione nazionale non presuppone una partecipazione minima o una durata minima di partecipazione.
7.4. Capital gains e capital losses
Se le condizioni del privilegio di partecipazione internazionale sono adempiute, anche gli utili ricavati dalla vendita di partecipazioni (capital gains) sono esenti da imposte.
In tal caso il periodo di 12 mesi viene calcolato dalla data dell'ultimo bilancio precedente la vendita della partecipazione.
Dall’altro lato sia capital losses che ammortamenti delle partecipazioni della società affiliata straniera vengono presi in considerazione nella tassazione della holding austriaca riducendo il reddito imponibile.
7.5. Direttiva UE sul rapporto madre - figlia
Si sottolinea che i menzionati vantaggi fiscali sono validi anche fuori dell'applicazione della direttiva UE sul rapporto madre - figlia.
7.6. Numerose convenzioni per evitare la doppia imposizione
Come menzionato l'Austria ha stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione con i più importanti paesi industrializzati occidentali, ma anche con quasi tutti i paesi dell'Est. Complessivamente esistono più di 60 convenzioni bilaterali che escludono la doppia imposizione. Non esistono riserve che vere e proprie società finanziarie siano escluse da tali convenzioni.
7.7. Tassazione di gruppo
In Austria è vigente un sistema di tassazione di gruppo avente valenza sia nazionale che internazionale. Tale sistema permette a livello di gruppo di definire una sola base imponibile per tutte le società appartenenti al gruppo, con eventuale compensazione delle perdite anche oltre confine e degli utili delle varie società.
L’ammissione al regime di consolidato è subordinata ad una specifica opzione da esercitarsi con il soggetto controllante e ognuna delle società controllate che intendono aderire alla tassazione di gruppo. Per l’efficacia di tale regime va rispettato un vincolo triennale, altrimenti il consolidato fiscale diventa invalido. Inoltre a questo istituto si accompagna un particolare regime di responsabilità tributaria che richiede un accordo fra le società coinvolte dal consolidato fiscale. È quindi necessario un accordo di consolidamento fra le società per compensare i vantaggi e gli svantaggi fiscali sul piano individuale delle società derivanti dalla tassazione di gruppo.
Ai fini dell’applicazione del consolidato, una partecipazione può essere presa in considerazione nel caso che la società consolidante abbia, oltre al controllo, una partecipazione superiore al 50%. Tale soglia del 50% può essere raggiunta tramite partecipazione diretta o indiretta. La partecipazione deve essere stata mantenuta per un periodo ininterrotto di almeno un intero anno economico.
Nel consolidato fiscale la somma delle basi imponibili riguarda l’intero reddito delle società consolidate, indipendentemente della percentuale di partecipazione in essa, detenuta dal soggetto consolidante, e consente di compensare immediatamente e integralmente i redditi e le perdite prodotti nell’ambito del gruppo.
Al consolidato tributario possono partecipare non solo società di capitale austriache ma anche società di capitale straniere (che devono essere equiparate ad una società di capitali austriaca). Solo la prima generazione delle società straniere può partecipare al consolidato fiscale, le relative società affiliate non possono pertanto partecipare più. Gli utili delle società straniere non vengono consolidati in Austria, le perdite delle società straniere possono però essere detratte in base alla quota di partecipazione.
Dato che nel concetto della tassazione di gruppo le perdite vengono consolidate, non è possibile deprezzare le partecipazioni nelle società consolidate. Però la legge austriaca prevede nell’ambito della tassazione consolidata l’ammortamento del “Goodwill (Firmenwert)” per un periodo di 15 anni per società austriache operative. L’ammortamento del “Goodwill” non è però consentito alle società straniere.
Il “Goodwill” è la differenza fra il patrimonio netto (Eigenkapital) più le plusvalenze dell’immobilizzazione (Stillen Reserven des Anlagevermögens) meno il costo d’acquisto (Anschaffungskosten) della partecipazione. L’ammortamento del “Goodwill” comunque è limitato al 50% del costo d’acquisto.
Queste regole fiscali possono essere vantaggiose soprattutto per le attività nei Paesi dell’est europeo (non solo limitato sui paesi della comunità europea), perché sul piano della Holding austriaca le perdite delle società affiliate nei Paesi esteri possono essere detratte. Un presupposto necessario affinché ciò avvenga è che la società capogruppo in Austria abbia dei redditi da compensare con delle perdite (p.e. esercitando la funzione di società di finanziamento per il gruppo, la società capogruppo potrebbe generare dei ricavi) che possono essere compensate anche con le perdite nelle società affiliate all’estero.
7.8. Trattamento dalle autorità tributarie straniere
Non essendo l'Austria né un paradiso fiscale esotico né un paese con imposte particolarmente basse la società holding austriaca offre un ottimo scudo nei confronti di autorità tributarie straniere, escludendo una azione diretta sui soci della holding sulla base di norme contro l'evasione fiscale nazionale.
7.9. Treaty shopping
L'Austria non conosce norme unilaterali contro il cosiddetto "treaty shopping". La società holding austriaca può usufruire quindi di tutti i vantaggi offerti dalle convenzioni stipulate dall'Austria contro la doppia imposizione, eccezione fatta per affari fittizi o abuso del diritto.
© Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte 2010
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