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2. Distribuzione commerciale
2.1. Il contratto di compravendita

2.1.1. Fonti di diritto

Nel diritto austriaco il contratto di vendita tra commercianti è regolato dalle disposizioni degli articoli 1053 ss. del codice civile (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch ABGB) e dagli articoli 373 ss. del codice degli imprenditori (Unternehmergesetzbuch UGB, originariamente Handelsgesetzbuch HGB, 1897, riforma entrata in vigore in data 1° gennaio 2007). La terza fonte di diritto è la Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci.

Data la radice comune del diritto romano, le disposizioni dei codici austriaci sulla formazione dei contratti di vendita e delle reciproche obbligazioni sono molto simili alle norme italiane.

Conviene tuttavia segnalare due aspetti regolati in modo diverso dalle norme austriache che sono la denuncia dei vizi e il trasferimento della proprietà.

2.1.2. La denuncia dei vizi

Per i contratti di vendita tra commercianti, il codice degli imprenditori dispone l'obbligo del compratore di esaminare la merce al momento della consegna e di denunciare al venditore l'esistenza di eventuali vizi. In mancanza di tale comunicazione si ritiene che la merce sia stata accettata, a meno che il vizio non sia stato occultato. Se tale vizio compare successivamente, il reclamo deve essere comunicato subito dopo la scoperta, altrimenti si ritiene che la merce sia stata accettata anche in presenza di tale vizio.

Anche il nuovo codice degli imprenditori (entrato in vigore il 1° gennaio 2007) non definisce in modo perentorio il termine per la denuncia di eventuali vizi della merce come invece lo prescrive il codice civile italiano (8 giorni dalla scoperta), ma stabilisce che il compratore debba comunicare entro un termine adeguato i vizi constatati nell’esame della merce che va effettuato subito dopo la sua consegna. Normalmente si tratta di un termine corrispondente a quello previsto nella Convenzione di Vienna che dispone l’obbligo di un esame nel termine più breve possibile e la denuncia del vizio entro un termine ragionevole.

La legge non prescrive la forma del reclamo che teoricamente potrebbe anche essere proposto verbalmente. Per ovvie ragioni di prova in caso di contestazione è consigliato confermare subito in forma scritta il reclamo eventualmente proposto verbalmente. Tuttavia certi usi, come quelli adottati nel commercio del legname, richiedono espressamente la forma scritta per il reclamo.

2.1.3. Il trasferimento di proprietà

Contrariamente a quanto stabilito nell'ordinamento italiano, nel diritto austriaco la proprietà non viene trasferita con il contratto di vendita: né l'accordo tra le parti sulla merce e sul prezzo, né il pagamento del prezzo trasferiscono di per sé la proprietà al compratore.

Il contratto di vendita per il diritto austriaco è dunque solo il titolo legale per il trasferimento della proprietà.

La proprietà si acquista - premesso che il contratto di vendita sia stato concluso validamente - con la consegna della merce da parte del venditore al compratore. Questo principio peculiare del trasferimento di proprietà è valido anche nei casi di pagamento posticipato e di non rispetto della scadenza di pagamento da parte del compratore con la conseguenza che in questi casi la proprietà passa al compratore prima del pagamento della merce.

Il patto di riservato dominio non è regolato dalla legge austriaca ma riconosciuto dalla dottrina e da una vasta giurisprudenza. Questo patto (stabilendo che il trasferimento della proprietà è sospeso fino al pagamento del prezzo), costituisce una eccezione al principio del trasferimento della proprietà con la consegna della merce.

Trattandosi di una eccezione al principio legale, la clausola deve essere espressamente citata nel contratto di compravendita, o, in ogni caso, concordata prima della consegna della merce. Non è pertanto sufficiente stampare la clausola su fatture o altri documenti che vengono emessi dopo la consegna. Difatti, la fattura è una dichiarazione unilaterale del venditore che non può più modificare il contratto.

Il diritto austriaco non prevede la registrazione del patto di riservato dominio. Sarà soggetta a registrazione, l'installazione di macchinari in immobili altrui, per evitare che tali macchinari vengano considerati accessori dell'immobile.

In caso di merce destinata alla rivendita il patto si estingue nel momento in cui detta merce viene rivenduta con la responsabilità civile del compratore - rivenditore.

Se la merce soggetta al patto di riservato dominio è stata trasformata o mescolata con cose di altra proprietà, si ritiene che il venditore sia diventato comproprietario del nuovo prodotto per la quota corrispondente alla merce che aveva fornito sotto il patto.

2.1.4. La Convenzione di Vienna

La Convenzione di Vienna è applicabile sui contratti di vendita internazionale di beni mobili conclusi fra imprenditori. Secondo l'articolo 6 della Convenzione di Vienna le parti hanno la possibilità di escludere l'applicazione della convenzione o di derogare ad una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti.

Occorre segnalare che la Convenzione di Vienna stabilisce per il reclamo dei vizi il dovere del compratore di "esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile avuto riguardo delle circostanze" (articolo 38).

La detta Convenzione di Vienna espressamente (articolo 4) non regola "gli effetti che dal contratto possono derivare sulla proprietà dei beni venduti".

2.1.5. Le condizioni di vendita

Il fornitore spesso è solo disposto a concludere un contratto di vendita sulla base delle sue condizioni generali che contengono diverse clausole accessorie riguardanti per esempio le modalità di pagamento e la garanzia per vizi.

Le condizioni generali di vendita si trovano di regola nei moduli di contratto oppure a tergo delle conferme d’ordine o delle fatture del venditore. Secondo la legge austriaca il compratore non deve specificamente approvare per iscritto le condizioni generali che possono pertanto anche essere pattuite in modo concludente. Se il compratore per esempio accetta la merce senza sollevare obiezioni contro l'applicazione delle condizioni generali trasmessegli, il loro testo forma parte integrante del contratto.

L'importante è che il documento contenente le condizioni generali sia ricevuto dal compratore prima della conclusione del contratto e che il testo si trovi sulla facciata del modulo o, se stampato a tergo, sulla parte anteriore risulti un riferimento inequivocabile alle condizioni stampate a tergo. Il testo delle condizioni generali redatto in lingua italiana non impedisce la loro applicazione in Austria se esiste un rimando tedesco a dette condizioni.

2.2. Il diritto internazionale privato

2.2.1. La libertà di stabilire la legge applicabile

Gli ordinamenti giuridici italiano e austriaco - in particolare la legge italiana del 31 maggio 1995 n. 218 sulla riforma del diritto internazionale privato, la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nonché la legge austriaca riguardante il diritto internazionale privato del 18 giugno 1978 - riconoscono espressamente la libertà dei contraenti di stabilire la legge applicabile al contratto di compravendita.

2.2.2. La situazione legale in mancanza di una scelta della legge applicabile

In mancanza di una scelta esplicita o tacita della legge sostanziale applicabile al contratto di compravendita, il problema si risolverà applicando la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Tale convenzione prevede che, nel caso di vendita internazionale, in mancanza di diversa volontà dei contraenti, i contratti sono regolati dalla legge del paese col quale presentano il collegamento più stretto. Secondo la convenzione si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o la propria amministrazione centrale. Nel caso della fornitura dall’Italia in Austria la Convenzione di Roma stabilisce quindi l'applicazione della legge italiana al contratto di compravendita anche senza la relativa indicazione nel contratto o nelle condizioni generali. Nel caso dell’esportazione dall’Austria in Italia invece secondo la convenzione menzionata è applicabile la legge austriaca.

Bisogna indicare che, nell’ambito dell’Unione Europea, la legge applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009 viene stabilita dal regolamento (CE) n. 593/2008. L’articolo 4 del suddetto regolamento prevede che, in mancanza di scelta della legge applicabile dalle parti, un contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale.

Occorre segnalare che la questione della legge nazionale applicabile sui contratti di vendita internazionali conclusi fra imprenditori è di importanza secondaria in quanto questi contratti in ogni caso vengono regolati dalle disposizioni della Convenzione di Vienna.

È ovvio che le considerazioni riguardanti le norme degli ordinamenti nazionali o della convenzione nulla hanno a che fare con il foro competente in caso di controversie.

Per gli Stati membri dell’Unione Europea (UE), la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale è determinata dal regolamento (CE) n. 44/2001. Tale regolamento prevede come principio fondamentale che la competenza spetti al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittandinanza di quest’ultimo. Il domicilio viene determinato ai sensi della legge dello Stato membro cui appartiene il giudice adito. Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall’amministrazione centrale o dal centro di attività principale.

Malgrado questo principio di base, secondo cui il Tribunale competente è quello in cui è domiciliato il convenuto, quest’ultimo può essere citato davanti ai giudici di un altro Stato membro. Ciò può avvenire soprattutto nell’ambito delle competenze speciali elencate nell’articolo 5. Quest’articolo comprende, appunto, anche le materie contrattuali per le quali esso stabilisce, in generale, la competenza del giudice del luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita. L’articolo 5 precisa poi che, ai fini della suddetta disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo d’esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio nel caso di compravendita di beni è il luogo, situato in un Stato membro, in cui i beni sono stati o sarebbero dovuti essere consegnati in base al contratto.

Si vuole inoltre sottolineare il fatto che l’Unione Europea si impegna sempre di più per attribuire a decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro forza esecutiva anche negli altri Stati. A tal fine il regolamento (CE) n. 805/2004 istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Questo strumento consente la libera circolazione delle decisioni giudiziarie relative a crediti non contestati in tutti gli Stati membri, senza che siano necessari procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione. La decisione relativa a un credito non contestato necessita però di essere certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine.

2.3. Il contratto di agenzia

2.3.1. Definizione dell’agente

Il contratto di agenzia è regolato dalla legge sugli agenti di commercio del 1993 che ha recepito la direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri sugli agenti di commercio indipendenti.

La nozione di agente di commercio è caratterizzata dai criteri seguenti:

a) l'agente (persona fisica o giuridica) agisce, in qualità di mandatario, in nome e per conto del preponente che la legge chiama "imprenditore". Salvo accordi contrari l'agente di commercio non è autorizzato a concludere contratti espressamente in nome e per conto dell'imprenditore;

b) il suo mandato è di carattere permanente;

c) la sua attività riguarda la mediazione e – nel caso di una corrispondente autorizzazione - la conclusione di contratti su beni mobili;

d) esercita la sua attività in modo indipendente e non occasionale.

2.3.2. Indipendenza

Le caratteristiche di indipendenza e di non occasionalità dell'attività dell'agente sono criteri essenziali per la sua qualifica di commerciante.

La figura dell'agente di commercio persona fisica, può essere equiparata a quella dell'agente subordinato, per esempio nel caso in cui l'agente lavori per un solo preponente, quando dipenda completamente dal potere economico di quest'ultimo o quando esista uno squilibrio decisivo tra le posizioni di agente e preponente.

Questa vasta e complessa materia non viene regolata dalla legge ma interpretata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

2.3.3. Concorrenza

La legge, non vietando espressamente all'agente nessuna attività di concorrenza verso il suo preponente, gli impone l'obbligo di salvaguardare gli interessi di quest'ultimo. La dottrina e la giurisprudenza sono unanimi sul fatto che questa norma comporti per l'agente il dovere di astenersi da qualsiasi concorrenza contraria agli interessi del preponente. All'agente è invece espressamente vietato accettare provvigioni o altre ricompense da terzi con cui concluda affari per conto del preponente.

L'infrazione di questo divieto costituirebbe una grave violazione dei doveri di lealtà e potrebbe comportare l'immediata risoluzione contrattuale.

La legge inoltre vieta espressamente tutte quelle clausole che limitano l'agente di commercio nella sua attività dopo la fine del rapporto contrattuale.

2.3.4. Indennità di fine rapporto

All'atto di cessazione del rapporto spetta all'agente una indennità ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'agente abbia procurato al preponente nuovi clienti o abbia sensibilmente incrementato il volume d'affari con i clienti già esistenti;

b) il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi anche dopo la conclusione del rapporto;

c) il pagamento dell'indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non spetta all'agente nel caso in cui receda dal contratto, a meno che tale recesso non sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente e altresì quando il preponente risolva il contratto per colpa grave dell'agente.

La giurisprudenza ha sviluppato un modo di calcolo dell’ammontare dell’indennità. Comunque, l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni.

2.3.5. Diritto internazionale privato

Secondo le regole del diritto internazionale privato austriaco un contratto internazionale di agenzia viene regolato dalla legge nazionale dello Stato in cui l'agente esercita la sua attività a meno che le parti non abbiano disposto diversamente.

2.4. La concessione di vendita e la distribuzione in esclusiva

2.4.1. La definizione del concessionario

Il concessionario di vendita è un commerciante indipendente, persona fisica o giuridica, che acquista la merce dal produttore per rivenderla in nome proprio ed a proprio rischio. Giuridicamente si tratta di classici contratti di compravendita regolati dalle norme del codice civile, del codice di commercio ed eventualmente dalla Convenzione di Vienna.

2.4.2. Principi sviluppati dalla giurisprudenza

In mancanza di specifico regolamento, alla fine del rapporto, non spetta al rivenditore (con o senza esclusiva), per legge, alcuna indennità.

Tuttavia dottrina e giurisprudenza assimilano in certi casi il rapporto fra produttore e rivenditore con esclusiva a quello fra produttore ed agente di commercio, con la conseguenza che in tali casi al rivenditore spetta l'indennità di scioglimento del contratto prevista dalla legge per l'agente.

I criteri per un trattamento analogo possono essere dedotti dalle seguenti considerazioni:

- l'incorporazione del concessionario nell'organizzazione o nella rete di vendita del produttore,

- obbligo di mantenere un certo stock di merci contrattuali, di pezzi di ricambio o di un servizio di assistenza tecnica,

- prezzi di rivendita consigliati,

- limitazione di concorrenza, in modo tale che per esempio il concedente sia l'unico fornitore del concessionario,

- comunicazione dei nomi dei clienti del concessionario,

- diritto del concedente a prendere visione dei libri del concessionario.

In caso di trattamento analogo del concessionario a quello dell'agente occorre, ovviamente, che siano adempiute anche tutte quelle condizioni che la legge sull'agente commerciale prevede per l'indennità di fine rapporto.

2.5. Il franchising

2.5.1. Elementi essenziali di un contratto

Anche se il contratto di franchising non è disciplinato dall'ordinamento giuridico austriaco, l'importanza di questa tipologia di rapporto giuridico sta crescendo in modo significativo.

In mancanza di una definizione di legge bisogna fare riferimento a quanto sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che sottolineano i seguenti elementi essenziali del contratto in oggetto:

- il produttore (franchisor) concede al distributore (franchisee) il diritto di vendere merci e/o servizi sotto il marchio del produttore;

- per la concessione del diritto sopra menzionato il distributore paga un compenso;

- il produttore mette a disposizione del distributore il suo know-how commerciale e tecnico nonché il suo sistema di organizzazione;

- il produttore organizza e spesso anche finanzia la pubblicità a livello nazionale;

- il distributore è responsabile per la pubblicità locale;

- il distributore si impegna a vendere solo le merci e/o i servizi del produttore sotto il controllo dello stesso;

- i negozi del distributore sono arredati e attrezzati secondo le istruzioni del produttore;

- il distributore rimane un commerciante indipendente che vende in nome proprio e per conto proprio.

2.5.2. Principi sviluppati dalla giurisprudenza

Poiché il contratto di franchising è spesso un contratto predisposto dal produttore e il distributore ha solo la possibilità di firmare il modulo preparato, si è sviluppata in Austria una certa giurisprudenza per proteggere il distributore nei suoi diritti.

Alcuni principi sviluppati in questo senso sono i seguenti:

- non è ammessa la clausola che impegna il distributore ad acquistare una certa quantità di merce indipendentemente dalle sue vendite;

- anche nel caso del contratto di franchising non è previsto un impegno tassativo del distributore a vendere la merce ad un prezzo predeterminato;

- il controllo da parte del produttore non deve pregiudicare l'indipendenza commerciale del distributore;

- anche se può essere ammessa la clausola per la quale il distributore è impegnato a vendere solo merce del produttore, non è escluso il diritto da parte dello stesso distributore ad acquistare tali merci anche da terzi;

- dopo la risoluzione del contratto il produttore deve riacquistare la merce non ancora venduta dal distributore oppure deve concedere a quest'ultimo il diritto di vendere la merce in magazzino sotto il marchio del produttore nonostante la risoluzione del contratto;

- qualora il distributore si fosse impegnato, dopo la risoluzione del contratto, a consegnare la lista dei suoi clienti al produttore, quest'ultimo è obbligato a pagare l'indennità nella misura prescritta per gli agenti di commercio;

- il produttore è responsabile del know-how tecnico e commerciale che mette a disposizione del distributore il quale può chiedere il risarcimento del danno se il produttore non dispone del know-how che ha dichiarato di possedere;

- poiché il distributore deve, all'inizio del contratto, far fronte ad un considerevole investimento, il contratto non può essere disdetto da parte del produttore entro breve tempo. D'altra parte contratti con una durata estremamente lunga non sono ammissibili.

Anche se in mancanza di una giurisprudenza esatta non si può essere più precisi, in ogni caso va detto che il contratto deve dare al distributore la possibilità di ammortizzare gli investimenti. La Corte Suprema ha escluso una durata che ecceda i 20 anni contro la volontà di uno dei contraenti.

Dato che normalmente la potenza economica del produttore è superiore a quella del distributore, i contratti di franchising sono esaminati, in caso di contestazione, secondo il criterio dell'equilibrio tra i diritti e doveri reciproci ed il principio di equità.

Riguardo alla somiglianza commerciale del rapporto fra agente e preponente da un lato e franchisor e franchisee dall’altro, la giurisprudenza afferma sempre di più l’applicabilità per analogia della legge degli agenti commerciali per le parti del contratto di franchising. Questo vale per esempio per le disposizioni riguardanti l’indennità di fine rapporto che spetta pertanto sotto certi presupposti anche al franchisee.

2.5.3. Diritto antitrust

Per la redazione di un contratto di franchising devono essere prese in considerazione le norme nazionali ed europee antitrust.

Vietati sono in ogni caso tutti gli accordi fra affiliante e affiliato che obbligano l'affiliato di vendere i prodotti del progetto di franchising ad un determinato prezzo (§ 13 diritto di cartelli austriaco).

Tutti gli altri limiti in riguardo al diritto di antitrust sorgono dalle norme europee, cioè, se il contratto di franchising è conforme alle corrispondenti disposizioni europee, le parti ufficiali (vedi punto a) non possono domandare fruttuosamente la proibizione del progetto di franchising.

Il regolamento (CE) in vigore concernente la materia antitrust - franchising è il Regolamento (CE) n° 2790/199 della Commissione, del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione dell'art. 81, § 3 del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.

2.6. Commercio elettronico e commercio a distanza

Per conformarsi alla Direttiva sul Commercio Elettronico (Direttiva 2000/31/CE) l’Austria ha messo in vigore la legge su alcuni aspetti legali del commercio elettronico che si applica a qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Per quanto riguarda l'accesso all'attività di servizi elettronici ed il suo esercizio, un imprenditore italiano che rende i suoi servizi dall'Italia anche in Austria deve però soddisfare solo le relative prescrizioni italiane; restano però intese le norme austriache sulle merci, sulla stipula del contratto e sulla consegna delle merci.

Nel caso in cui un imprenditore, esercitando i suoi servizi dall'Italia in Austria, concluda via Internet un contratto con un consumatore in Austria, vengono applicate le norme cogenti riguardanti la tutela del consumatore che prevedono il diritto di recesso e d'informazione a favore del consumatore.

© Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte 2010


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