| 13.1. I brevetti
L'Austria ha aderito alla Convenzione internazionale di Parigi per la protezione della proprietà industriale e ha ratificato tutte le versioni inclusa quella di Stoccolma nel 1973. Lo stesso vale sin dal 1979 per il Trattato sulla collaborazione internazionale nel campo dei brevetti e per la Convenzione europea di Monaco sui brevetti.
Il diritto austriaco conosce il principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, una volta che la merce è stata legalmente messa in commercio dal titolare del diritto oppure dal suo concessionario in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Secondo la legge sui brevetti (Patentgesetz) presupposto per un brevetto è un'invenzione nuova, che non risulti ovvia per un esperto dello stato della tecnica e che sia applicabile industrialmente. Un'invenzione è quindi nuova se non appartiene allo stato della tecnica. Lo stato della tecnica rappresenta tutto ciò che è divenuto pubblico prima della domanda del brevetto per descrizione scritta o orale, per uso o in altro modo. In Austria i brevetti hanno una durata massima di protezione di 20 anni dal giorno del deposito.
L'inventore ha la possibilità di trasferire a terzi tutti o una parte dei suoi diritti mediante un contratto di licenza. L'emendamento della legge n. 2005I/42 ha anche introdotto il diritto di ognuno a richiedere una licenza per la propria impresa se un brevetto non è usato in Austria in un volume adeguato, a meno che il titolare del brevetto provi che l'esercizio non è o non era ragionevolmente possibile in un volume maggiore.
Il titolare del brevetto ha diritto alla cessazione di tutti gli atti che violano i diritti risultanti dal suo brevetto. La parte lesa ha diritto ad un corrispettivo adeguato che corrisponde di solito ad un diritto di licenza conforme. In caso di una violazione di brevetto per colpa si può domandare in luogo del corrispettivo, l'indennizzo, compreso il lucro cessante, oppure la restituzione dell'utile. Anche il rimedio di un provvedimento d’urgenza senza l'attestazione di un pericolo è messo a disposizione.
13.2. I marchi
L'Austria ha aderito alla Convenzione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 1981 ed alla Convenzione di Nizza riguardante la classificazione internazionale di merci e servizi e ha ratificato tutte le versioni inclusa quella di Stoccolma nel 1967 e di Ginevra nel 1977. Lo stesso vale per la Convenzione TRIPS del 1995 e il regolamento CEE 40/94 riguardante il marchio comunitario. Con l'emendamento della legge sui marchi (Markenschutzgesetz) nel 1999 la direttiva CEE 104/89 riguardante l'armonizzazione del diritto di marchio nei stati membri è stata implementata.
I marchi sono segni particolari che servono a distinguere nel commercio certe merci o servizi di un'impresa da merci e servizi simili di altre imprese.
I diritti di marchio e di licenza passano all'impresa, nel caso di una sua totale cessione passano al nuovo proprietario. Tali diritti possono però anche essere trasferiti senza la cessione dell'impresa.
Il diritto di marchio nasce nel giorno dell’iscrizione nel registro di marchi e finisce 10 anni dopo il termine del mese in cui il marchio è stato registrato. La durata di protezione può essere ovviamente regolarmente rinnovata di ulteriori 10 anni.
Chiunque può chiedere la cancellazione di un marchio registrato da almeno 5 anni, se non è stato usato in misura adeguata dal titolare, o con il suo accordo da un terzo, a meno che il titolare del marchio non sia in grado di giustificare il non-uso.
Il diritto di chiedere la cancellazione di un marchio in contraffazione di un altro marchio anteriore, si prescrive entro 5 anni dalla conoscenza dell'esistenza della contraffazione.
Per quanto riguarda la violazione dei diritti di marchio la legge prevede anche alcune sanzioni penali. La parte lesa ha il diritto di chiedere anche la distruzione di tutti gli oggetti contraffatti e degli utensili, delle attrezzature e di altri mezzi d'aiuto e può inoltre chiedere un corrispettivo adeguato, il danno e la restituzione dell'arricchimento secondo le norme della legge sui brevetti.
13.3. Il Design
La legge sulla tutela del design (Musterschutzgesetz) offre una protezione per nuovi disegni industriali. Pertanto questi ultimi non devono essere stati resi accessibili al pubblico prima della domanda di registrazione. La durata della protezione comincia con il giorno della pubblicazione del disegno e finisce 5 anni dopo la fine del mese nel quale il disegno è stato depositato. Il periodo di protezione può essere prorogato quattro volte per 5 anni. In caso di violazioni del diritto di disegno si applicano gli stessi diritti e rimedi giuridici presentati già nella sezione relativa alla legge sui brevetti.
La legge sul modello d'utilità (Gebrauchsmustergesetz) deve offrire la protezione per sviluppi tecnici che non dispongano di un contenuto inventivo sufficiente per la concessione di un brevetto. La procedura è più semplice e più breve che per i brevetti, poiché non esiste l'obbligo dell'esame di novità. D'altra parte, anche la durata della protezione è ridotta a 10 anni dopo la fine del mese in cui il modello è stato depositato.
13.4. Il Diritto d'autore
La legge sul diritto d'autore (Urheberrechtsgesetz) fa distinzione tra il diritto d'autore per opere della letteratura e dell'arte, e i diritti protettivi affini. Le opere nel senso di questa legge sono definite quali creazioni intellettuali caratteristiche nel campo della letteratura, della musica, delle belle arti e dell'arte cinematografica.
I diritti protettivi affini già menzionati riguardano la letteratura e la rappresentazione di opere di letteratura e di musica su registrazioni visive ed acustiche, la radiodiffusione e la riproduzione pubblica nonché la produzione di fotografie, di fonogrammi e di trasmissioni radiofoniche, la protezione della lettera e del ritratto personale ed infine la protezione di notizie della stampa e di titoli di opere letterarie ed artistiche.
In conformità alla direttiva CEE 98/93 riguardante l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di certi altri diritti affini l'Austria ha adattato la durata di tutti questi diritti a 70 anni.
Contro la violazione dei diritti d'autore vi è il diritto di chiedere la cessazione di tutti gli atti illegali. Vi è anche il rimedio di un provvedimento di urgenza senza la attestazione di un pericolo imminente. In più, la persona che infrange il diritto d'autore è obbligata ad eliminare la situazione illegale distruggendo gli oggetti, gli utensili, le attrezzature ed altri mezzi d'aiuto. La parte lesa ha il diritto ad un corrispettivo adeguato, compreso il danno per lucro cessante, oppure la restituzione dell'utile nonché la pubblicazione della sentenza se esiste un interesse legittimo.
In seguito di un emendamento alla legge anche i programmi per il computer hanno ottenuto una protezione espressa quali opere di lingua nel campo della letteratura.
13.5. La tutela del segreto di impresa
In conformità alla giurisprudenza, i segreti aziendali o commerciali sono fatti di tipo commerciale o tecnico che sono soltanto conosciuti da un numero limitato di persone e che non sono facilmente accessibili ad altri. Il titolare dell'impresa ha un interesse commerciale alla loro segretezza e, secondo la volontà del proprietario, questi segreti non devono evadere dalla cerchia degli iniziati.
La legge contro la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), il codice penale (Strafgesetzbuch), ma anche molte altre leggi contengono obblighi riguardanti la riservatezza dei segreti aziendali e commerciali per diverse categorie professionali.
13.6. La concorrenza sleale
In linea generale e a parte leggi speciali già menzionate, la legge contro la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) protegge l'imprenditore dai concorrenti che non rispettano gli usi leali del commercio. La legge concede il diritto di chiedere l'inibitoria degli atti di concorrenza sleale, il diritto al risarcimento del danno, la possibilità di pubblicare la relativa sentenza sui giornali, la confisca degli oggetti di concorrenza sleale e il diritto al rendiconto per il lucro realizzato abusando di un marchio, di un disegno oppure di una denominazione sociale altrui con l'obbligo di restituire il relativo guadagno. La legge prevede anche un provvedimento di urgenza per inibire immediatamente le azioni di concorrenza sleale.
© Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte 2010
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