| 8.1. Condizioni essenziali
Prima della Legge sulle Fondazioni Private del 1993, la normativa austriaca prevedeva solamente la costituzione di fondazioni a scopo pubblico. Dal 1993, grazie alla legge citata, si possono costituire anche fondazioni per altri scopi, anzitutto per il mantenimento di familiari. Tuttavia, la fondazione non può esercitare un commercio, e dunque non può agire come amministratore di una società commerciale oppure assumere direttamente partecipazioni in società di persone.
La fondazione non è basata su un contratto, bensì su una dichiarazione unilaterale sotto forma di atto notarile del fondatore in cui lo stesso deve stabilire:
- il patrimonio – denaro o beni materiali - da conferire alla fondazione; la dotazione minima è di € 70.000,-;
- lo scopo della fondazione;
- il beneficiario;
- nome e sede della fondazione.
Inoltre, il fondatore può prevedere altre disposizioni - facoltative - quali:
- la nomina e la revoca degli organi della fondazione e la determinazione del livello minimo sotto il quale il patrimonio non deve scendere (altrimenti le prestazioni ai beneficiari vengono temporaneamente fermate);
- le norme sull'obbligo di segretezza degli organi della fondazione nello svolgimento dei loro compiti.
In aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, il fondatore può rilasciare un documento costituente una dichiarazione aggiuntiva in cui si possono includere delle norme sulla individuazione esatta del beneficiario e sullo svolgimento dell'amministrazione della fondazione. Quest'ultima dichiarazione aggiuntiva non viene presentata al registro delle imprese dove ogni fondazione deve essere registrata. Soltanto al beneficiario non può essere negato il diritto di prendere visione della dichiarazione predetta.
8.2. Gli organi
La fondazione deve avere i seguenti organi:
a) il consiglio di amministrazione composto da almeno 3 membri, di cui due devono avere la residenza in Austria. Essi devono essere persone fisiche che non siano parenti stretti del beneficiario o dei beneficiari.
b) i revisori della fondazione, che devono esaminare i libri contabili della stessa.
8.3. Il beneficiario
Possono essere beneficiari una o più persone fisiche o giuridiche. Ad ogni modo il beneficiario ha il diritto di prendere visione del bilancio annuale della fondazione e dei libri contabili nonché dell'atto costitutivo, incluse eventuali dichiarazioni aggiuntive del fondatore.
8.4. Le imposte
La costituzione e la dotazione patrimoniale della fondazione sono però soggette a una imposta fissa pari al 2,5%, calcolata in base al patrimonio in denaro o in beni mobili conferito alla fondazione.
Nel caso del conferimento di immobili alla fondazione, l’aliquota d’imposta può salire al massimo fino al 7,5% perché se viene conferito un immobile alla fondazione si aggiunge, all’imposta del 2,5% per la dotazione di cui sopra, l’imposta sull’acquisizione di beni immobili nell’ammontare del 3,5% del triplo valore unitario dell’immobile e la tassa di registrazione immobiliare dell’1% del triplo valore unitario. L’aumento riguarda però solo l’immobile e rimane invariata l’imposta fissa sul denaro e su beni mobili conferiti alla fondazione. Siccome il valore unitario è molto più basso del valore reale di un’immobile anche l’aumento dell’imposta per le dotazioni immobiliari alla fondazione è molto favorevole. Se vengono accollati alla fondazione dei debiti o oneri, si riduce in misura proporzionale la base imponibile dell'imposta.
Con la distribuzione dei suoi utili, la fondazione privata è di principio soggetta all’imposta sulle società nell’ammontare del 25%. La distribuzione della sostanza patrimoniale invece è esente da ogni imposta, a patto che il patrimonio distribuito sia stato conferito alla fondazione dopo il 31.7.2008. Sono previsti tuttavia diversi privilegi a favore della fondazione che riguardano le seguenti fonti di reddito:
- i dividendi percepiti dalla fondazione da partecipazioni in società di capitali austriache sono esenti da ogni imposta.
- i dividendi derivanti da partecipazioni della fondazione in una società di capitali estera sono esenti da imposta, se non è applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni oppure la fondazione rinuncia all'applicazione della convenzione.
Ciò significa che il privilegio della partecipazione internazionale come descritto nella sezione antecedente “società holding” in Austria si applica sulla fondazione anche se la durata della partecipazione internazionale è al di sotto di 12 mesi e la quota della partecipazione è al di sotto del 25%. Dall’altra parte questa generosa estensione del privilegio fiscale è solo ammessa se non c’è allo stesso tempo un’esenzione dalle imposte per i dividendi esteri in base a una Convenzione per evitare la doppia imposizione. Il Legislatore non voleva accumulare il privilegio della partecipazione internazionale con l’esenzione ai sensi di una Convenzione.
Per combinare i due vantaggi vi è la tendenza a interporre alla fondazione una holding austriaca con una partecipazione internazionale.
Gli interessi da depositi bancari e utili finanziari derivanti da banche austriache ed estere e da titoli oltre agli utili dalla vendita di partecipazioni sono soggetti a una imposta intermedia del 12,5%. Questa imposta è deducibile dall’imposta sul capitale (ritenuta) del 25% la quale diventa esigibile quando la fondazione provvede a una distribuzione ai beneficiari. La fondazione austriaca è quindi l'idonea tesoriera per dividendi ed interessi di capitali: Al posto della ritenuta del 25% per le persone fisiche e dell’imposta sulle società del 25% la fondazione paga solo il 12,5% se agisce come tesoriera. La successiva distribuzione ai beneficiari è si imponibile con la ritenuta del 25% però viene dedotta l’imposta intermedia del 12,5% già pagata.
Non vi sono agevolazioni fiscali per i redditi da attività commerciali, da locazione o speculazioni. Questo reddito è soggetto all’imposta sulle società del 25%.
© Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte 2010
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