| Il clima di lavoro in Austria è caratterizzato della collaborazione costante e fruttuosa delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ne consegue che in Austria gli arresti della produzione per sciopero dei dipendenti sono misurati in secondi.
14.1. Contratto di lavoro
14.1.1. Forma
Il contratto di lavoro non necessita di una determinata forma e può essere concluso tra il prestatore di lavoro e il datore di lavoro per iscritto, oralmente e per fatti concludenti. È in ogni caso consigliabile concludere un contratto di lavoro per iscritto e di inserirvi tutti gli accordi presi per evitare eventuali futuri problemi.
14.1.2. Periodo di prova
Inoltre si raccomanda di accordare un periodo di prova all’inizio del rapporto di lavoro. La durata massima del periodo di prova per gli impiegati è di un mese. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto in ogni momento con effetto immediato dal datore di lavoro o dal prestatore di lavoro senza motivazione alcuna e senza preavviso.
14.1.3. Disdetta ordinaria del contratto
Scaduto il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto (Kündigung) da entrambe le parti, osservando tuttavia dei termini di preavviso che dipendono dalla durata del rapporto di lavoro e da chi dichiara la disdetta. Se il datore di lavoro disdice il contratto entro i primi due anni del rapporto di lavoro deve dare un preavviso di almeno sei settimane, e solo per la fine di ogni trimestre. Il termine di preavviso si allunga poi fino a 5 mesi secondo la durata del rapporto di lavoro.
Con la legge riguardante i provvedimenti per i collaboratori aziendali (Betriebliches Mitarbeitervorsorgegesetz) nel 2002 è stato cambiato il sistema del trattamento di fine rapporto (“TFR”) di lavoro. Nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato concluso dopo il 2002, il prestatore di lavoro non ha più diritto ad una liquidazione nei confronti del datore di lavoro, ma nei confronti di un fondo per il TFR al quale il datore di lavoro deve versare durante il rapporto di lavoro una percentuale dello stipendio mensile. In conseguenza alla nuova situazione giuridica, gli imprenditori in Austria non sono più costretti ad accantonare una riserva per il TFR dei loro impiegati.
È importante notare che in linea di massima anche il datore di lavoro ha il diritto a disdire in ogni momento un contratto di lavoro a tempo indeterminato rispettando il rispettivo termine di preavviso. In tal caso non è necessaria una qualsiasi motivazione e nemmeno una giusta causa.
14.1.4. Risoluzione per giusta causa
A prescindere dalla disdetta ordinaria (Kündigung) c’è la risoluzione per giusta causa (Entlassung) che può avvenire in un qualsiasi momento e senza rispetto di un termine di preavviso qualora un impiegato abbia compiuto, durante il servizio, un atto infedele nei confronti del datore di lavoro. I motivi per la risoluzione per giusta causa sono elencati nella legge. Qualora si sia verificata una giusta causa, la risoluzione deve avvenire immediatamente senza indugio.
14.1.5. Orario legale di lavoro e ferie
L'orario legale di lavoro è di 40 ore settimanali, tuttavia alcuni gruppi di lavoratori hanno già trovato l'accordo con il datore di lavoro di ridurre l'orario a 38 ore settimanali. Come lavoro straordinario contano però solo le ore che superano le 40 ore settimanali. Per queste ore è pagabile il supplemento per gli straordinari. Per il lavoro in più invece, cioè le ore che si lavora in più in caso di un lavoro parziale al di sotto di 40 ore settimanali non c’è un supplemento.
Al posto del pagamento di un supplemento può essere prevista una diminuzione delle ore lavorative come compenso per gli straordinari prestati. In caso di pattuizione di una remunerazione forfetaria per tutti gli straordinari prestati, la giurisprudenza ha stabilito il principio in base al quale un tale accordo non deve sfavorire il lavoratore.
Ogni dipendente ha diritto a 5 settimane di ferie pagate all'anno (estese a 6 settimane dopo 25 anni di lavoro).
Ci sono anche delle norme che garantiscono una flessibilità dell’orario legale di lavoro. In questo contesto la flessibilità significa che l’orario di lavoro di 8 ore giornaliere può essere superato se in un altro giorno viene lavorato di meno.
14.2. Impiegati stranieri
Per lavorare in Austria gli stranieri che non sono cittadini di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo, hanno bisogno di un permesso di soggiorno (Aufenthaltserlaubnis; Niederlassungsbewilligung) nonché di un permesso di lavoro (Arbeitsbewilligung). Il permesso di soggiorno deve essere richiesto dal (futuro) impiegato straniero all’ufficio di rappresentanza austriaco dello Stato a cui esso appartiene mentre il permesso di lavoro viene richiesto di regola dal datore di lavoro.
Il governo austriaco stabilisce ogni anno una quota per dirigenti specializzati e per altri prestatori di lavoro stranieri che fissa il massimo annuale di permessi di lavoro da emettere.
14.3. Oneri complementari di lavoro
Oltre allo stipendio netto un datore di lavoro in Austria deve pagare mensilmente i contributi per l’INPS, la tassa sul reddito, la tassa comunale e un contributo al fondo per il TFR. In totale i costi ammontano circa al 40% dello stipendio lordo. Inoltre l’imprenditore deve corrispondere ai suoi impiegati 14 mensilità all’anno (uno stipendio supplementare il 30 giugno e l’altro il 30 novembre).
© Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte 2010
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