| Secondo le esigenze del caso specifico l'imprenditore può scegliere fra le seguenti forme giuridiche per il suo investimento in Austria.
5.1. La società a responsabilità limitata (S.r.l.) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
La S.r.l. è il tipo di società preferito dagli investitori; essa pertanto viene di seguito descritta abbastanza dettagliatamente.
5.1.1. Costituzione
La S.r.l. deve costituirsi per atto notarile da uno o più soci ed ha inizio con l'iscrizione della società nel registro delle imprese. Contrariamente a quanto si verifica in Italia, la responsabilità del socio unico rimane limitata alla sua quota e il socio non risponde personalmente. La domanda di registrazione deve contenere vari dati, in particolare la denominazione, la sede e l’ammontare del capitale della società. Inoltre alla domanda menzionata devono essere allegati alcuni documenti come il contratto sociale e la dichiarazione di una banca austriaca che il capitale sociale è stato versato ed è alla libera disposizione dell’amministratore. L’imposta sulle società che deve essere pagata prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese ammonta a 1% del capitale sociale versato. Tutto sommato i costi della costituzione compresi imposte, tasse di iscrizione nonché onorari dell’avvocato e del notaio ammontano da circa 10 a 15% del capitale sociale.
Siccome la costituzione di una S.r.l. può avvenire entro breve termine e cioè in media non passano più di 2 settimane dal momento in cui si presenta la domanda di registrazione con l’atto costitutivo notarile fino alla registrazione della società, i soci non dovrebbero iniziare l’attività societaria programmata prima dell’iscrizione della società per evitare una loro responsabilità personale per queste operazioni.
Se la società è costituita da un unico socio al posto del contratto sociale sarà rilasciata sempre con atto notarile una dichiarazione di costituzione. Affari straordinari che l'unico socio conclude con la società devono essere documentati con data certa.
I soci possono essere anche stranieri, persone fisiche o giuridiche con residenza o sede anche all'estero e vengono registrati nel registro delle imprese.
Il capitale minimo sociale è di € 35.000,-- di cui almeno la metà deve essere versato all'atto della costituzione. In caso di capitale superiore occorre un versamento di almeno 1/4, in ogni caso non inferiore a € 17.500,--.
Il capitale sociale non può solo essere conferito in denaro ma anche in natura (per esempio mobili, immobili, diritti dei marchi, imprese). In linea di massima la metà del capitale sociale deve però essere prestato in denaro.
5.1.2. Organi
Gli organi legali della società sono l'Assemblea Generale dei Soci, uno o più amministratori ed eventualmente il Consiglio di Sorveglianza (specie di collegio sindacale, Aufsichtsrat).
L'Assemblea Generale nomina e revoca gli amministratori, approva il bilancio annuale e delibera la distribuzione degli utili.
I poteri dell'amministratore sono definiti per legge, nel senso che egli rappresenta la società nei confronti di terzi in sede giudiziaria ed extra giudiziaria, senza alcuna limitazione. L'assemblea generale può limitare i poteri dell'amministrazione solo con effetto interno e non nei confronti di terzi, e non è registrabile alcuna limitazione tranne la firma congiunta di due o più amministratori oppure la firma congiunta di un amministratore con un procuratore. Gli amministratori possono anche essere stranieri, quindi anche extracomunitari, però è consigliabile per ragioni diverse (per esempio comunicazione con le autorità statali) che almeno un amministratore abbia la residenza in Austria.
Il Consiglio di Sorveglianza, che si compone di un minimo di 3 membri, è facoltativo a meno che non si tratti di una società con capitale superiore a € 70.000,-- e (caso raro) con più di 50 soci oppure in caso di società con più di 300 dipendenti in media. Diversamente la società a responsabilità limitata non necessita del Consiglio di Sorveglianza a meno che lo statuto e quindi i soci non lo prescrivano.
I bilanci della società a responsabilità limitata devono essere certificati da un revisore contabile nominato dall'assemblea generale, se la società ha un consiglio di controllo per legge oppure se almeno due dei tre seguenti criteri sono soddisfatti:
- totale di bilancio superiore a € 4.840.000,--
- fatturato annuale superiore a € 9.680.000,--
- più di 50 dipendenti in media all’anno
In ogni caso i legali rappresentanti della S.r.l. sono tenuti a depositare i bilanci della S.r.l. con nota integrativa entro nove mesi dalla data di bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese.
5.1.3. Tassazione
La GmbH come società di capitale è sottoposta all’imposta sulle società (Körperschaftssteuer) con un’aliquota unica del 25%. È previsto inoltre un versamento d’imposta minimo annuo sugli utili nella misura di € 1.750,00 annui per le S.r.l. (€ 3.500,00 annui per le S.p.A.). Le società di nuova costituzione usufruiscono di un versamento annuo agevolato nella misura di € 1.092,00 per il primo anno. Nel caso in cui la società si trovi in perdita i versamenti minimi effettuati non sono da considerarsi a fondo perduto, bensì costituiscono un credito d’imposta da portare in diminuzione delle imposte dovute per gli esercizi in cui la società produrrà utili.
Non sono previste altre forme di tassazione in capo all’impresa, in particolare da un confronto con la tassazione in Italia non vi sono imposte assimilabili all’IRAP.
5.1.4. Programmate riforme
Con una riforma della legge sulla GmbH, il legislatore austriaco intende incrementare nel 2010 - sia a livello nazionale che nella concorrenza internazionale - l’attrattiva della GmbH. In particolare è prevista una riduzione del capitale minimo necessario alla costituzione di una GmbH da EUR 35.000 a EUR 10.000.
5.2. La società per azioni (S.p.A.) – Aktiengesellschaft (AG)
Anche la S.p.A. viene costituita con atto notarile da uno o più fondatori. L'iscrizione nel registro delle società ha efficacia costitutiva.
I fondatori, come tutti i futuri azionisti, possono essere stranieri, persone fisiche o giuridiche.
Le azioni possono essere al portatore o nominative. Gli azionisti non vengono registrati nel registro delle società e possono rimanere anonimi nel caso di azioni al portatore.
Il capitale minimo della S.p.A. ammonta a € 70.000,-- di cui almeno un quarto deve essere versato all'atto della costituzione.
Gli organi della società sono l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Sorveglianza (Collegio sindacale - Aufsichtsrat), il Consiglio di Amministrazione o un unico amministratore (Vorstand).
Spetta all'Assemblea degli Azionisti nominare il Consiglio di Sorveglianza che si compone di un minimo di tre membri. Inoltre spetta all'Assemblea degli Azionisti la delibera sulla distribuzione degli utili, ma non l'approvazione del bilancio che viene compilato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza.
Al Consiglio di Sorveglianza spetta la nomina degli Amministratori, l'approvazione del bilancio ed il controllo degli amministratori. Inoltre per legge alcune operazioni devono essere approvate preventivamente dal Consiglio di Sorveglianza.
I poteri del Consiglio di Amministrazione sono definiti per legge nel senso che gli amministratori rappresentano la società nei confronti di terzi in sede giudiziaria ed extragiudiziaria. Il Consiglio di Amministrazione deve però rispettare i limiti postigli dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza relativi ai poteri di rappresentanza.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e anche del Consiglio di Sorveglianza possono essere stranieri.
Rispetto alla S.r.l. la società per azioni è caratterizzata da norme legislative più rigorose nell’ambito della protezione degli interessi dei soci e dei creditori ed è pertanto preferibile sotto il profilo del prestigio.
5.3. Principali differenze tra GmbH e AG
Le principali differenze fra i due tipi di società sono:
 | GmbH | AG |
| Capitale sociale | € 35.000 | € 70.000 |
| Costituzione/Gestione | p.e. delibere dei soci anche con voto circolare | Più costosi, p.e. protocolli notarili per l’assemblea degli azionisti |
| Consiglio di controllo | Facoltativo (obbligatorio solo per le S.r.l. di grandi dimensioni) | obbligatorio |
| Soci | Nominati | anonimità possibile |
| Amministratori | Revoca in qualsiasi momento senza motivi | Nominati per un periodo determinato, revocazione solo per gravi motivi |
| Trasferimento delle quote di partecipazione | Atto notarile | Vendita di azioni al portatore con consegna |
| Bilancio d’esercizio | Deve essere depositato presso il registro delle imprese (facilitato per le S.r.l. di piccole dimensioni) | Deve essere verificato da un revisore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale |
5.4. La sede secondaria di società straniere
Una società avente sede all'estero può costituire delle filiali in Austria. La filiale deve tenere una contabilità separata della sede principale in osservanza dei principi di contabilità previsti dalla legge tributaria austriaca.
La filiale viene registrata presso il registro delle società e deve pubblicare il bilancio compilato per la sede in Austria in lingua tedesca secondo le regole generali.
La filiale non gode una esistenza giuridica separata. Pertanto la società con sede all'estero risponde per tutti i debiti della sede secondaria in Austria. Tale dipendenza della filiale e tale responsabilità della società con sede all’estero sono spesso argomenti per la fondazione di una società affiliata (per esempio una S.r.l.) con sede in Austria. Inoltre i costi per la costituzione di una filiale non sono sostanzialmente più bassi di quelli per la fondazione di una società affiliata.
5.5. La società di persone
La legge austriaca conosce naturalmente anche vari tipi di società di persone come la società in nome collettivo (Offene Gesellschaft) o la società in accomandita semplice (Kommanditgesellschaft) che sono regolate dalla legge sugli imprenditori (Unternehmergesetzbuch) entrata in vigore il 1° gennaio 2007. In considerazione di una sorta di minimum tax esistente in Austria per le società di capitali, le società di persone possono essere interessanti in singoli casi, però sono normalmente da escludere per un investimento con riguardo alla responsabilità illimitata dei soci.
5.6. La joint venture
La joint venture austriaca può essere costituita nei modi seguenti:
a) costituendo una società, che può essere una società di persone oppure di capitali;
b) in base ad un contratto di cooperazione al quale si applicano le norme generali (codice civile oppure commerciale);
c) costituendo una società semplice.
La società semplice non è una persona giuridica e non è registrabile nel registro delle società. Normalmente viene formata per la realizzazione di determinate opere e viene sciolta e liquidata quando esse sono state realizzate. I soci rispondono per i debiti della società in via solidale tra di loro.
Il contratto sociale non richiede una forma specifica, ma, per ovvie ragioni, è consigliabile la forma scritta. Esso deve contenere disposizioni sulle prestazioni dei soci e sulla loro reciproca
collaborazione, sui poteri di amministrazione, sulle quote di partecipazione e sulla partecipazione agli utili e alle perdite e sulla nomina degli organi della società, sull'ordinamento interno della stessa nonché sull'amministrazione commerciale, tecnica e organizzativa.
© Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte 2010
|