| 10.1. Applicabilità della legge sul takeover
La nuova legge sul takeover austriaca (Übernahmegesetz) che è entrata in vigore il 20 maggio 2006 si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto fatte ai portatori di titoli di partecipazioni di una società per azioni che sono dirette all'acquisizione di una parte o di tutti i titoli di partecipazione dietro pagamento in contanti o in cambio di altri titoli.
10.2. Offerta pubblica
L'applicabilità o meno della legge takeover dipende quindi dal fatto che un’offerta o un comportamento sia o meno da valutare come "offerta pubblica" ai sensi della legge. La legge non definisce il termine "offerta pubblica". I materiali ed i commenti al disegno di legge governativo fanno riferimento ad un sistema mobile che stabilisce otto criteri per giudicare un'offerta come offerta pubblica.
Trattandosi di un sistema mobile, basta anche definire alcuni dei seguenti criteri per giudicare un'offerta come offerta pubblica:
- l'offerta è diretta a una molteplicità di azionisti?
- si tratta di un procedimento programmato con lo scopo di acquistare un pacchetto azionario di una certa rilevanza?
- l'offerta per l'acquisto viene superata dal prezzo di mercato o in particolare dal corso di borsa?
- si tratta di un'offerta vincolante formulata unilateralmente o vengono negoziate le condizioni di caso in caso?
- l'offerta è legata alle condizioni tipiche per le offerte di takeover, ad esempio alla possibilità di recesso qualora le dichiarazioni di accettazione non raggiungano una percentuale minima al capitale sociale?
- esiste un termine per l'accettazione dell'offerta?
- considerando il comportamento della società offerente, esiste una pressione di vendita?
- esistono annunci pubblici in connessione con il modo di procedere dell'offerente?
10.3. Offerte volontarie e obbligatorie
10.3.1. Offerta volontaria
La legge sul takeover distingue tra le offerte volontarie di takeover e quelle obbligatorie. Se l'offerente non ha una partecipazione o almeno non ha una partecipazione di controllo nella società che interessa e se vuole (ancora) acquistare una partecipazione non di controllo, si applicano le disposizioni sulle offerte pubbliche volontarie.
10.3.2. Offerta obbligatoria
Se l'offerente ha acquistato, in un processo o successivamente, una partecipazione di controllo egli, in base alla legge takeover, è obbligato a presentare un’offerta per tutti i titoli di partecipazioni nella società oggetto del programmato takeover e cioè a un prezzo stabilito dalla legge che deve essere offerto in prima linea in contanti (offerta obbligatoria - parte 3 della legge sul takeover).
Chi raggiunge una partecipazione di controllo (kontrollierende Beteiligung) in una società, è obbligato a presentare un’offerta. L’espressione "partecipazione di controllo" indica la partecipazione che consente all'offerente da solo o insieme ad altri soggetti di esercitare un'influenza di controllo - direttamente o indirettamente - sulla società. Siccome l’espressione "partecipazione di controllo" è decisiva per l'applicabilità o meno della rispettiva disposizione della legge sul takeover e poiché la sua definizione legale è vaga, la Commissione sul takeover ha emanato, sempre in base alla legge, un regolamento che contiene una definizione molto dettagliata. La legge non contiene una soglia sotto forma di concreta percentuale. Il sopraccitato regolamento della Commissione takeover contiene invece una serie di definizioni per l’espressione "partecipazione di controllo".
In base a detto regolamento esiste una "partecipazione di controllo" qualora spetti al partecipante da solo o insieme ad altri soggetti:
- la maggioranza dei diritti di voto dei soci;
- il diritto di nominare o revocare i membri dell’organo amministrativo o di direzione o di controllo se il partecipante è allo stesso tempo anche socio;
- il diritto di esercitare influenza di controllo ai sensi dell’art. 244 codice degli imprenditori (UGB).
Sussiste la presunzione legale di una partecipazione di controllo qualora il partecipante raggiunga almeno il 30% dei diritti di voto derivanti dalle azioni con diritto di voto permanente. Inoltre il regolamento contiene definizioni su come si possa confutare questa presunzione. Esiste anche un'altra presunzione legale di una partecipazione di controllo qualora il partecipante da solo o insieme ad altri soggetti raggiunga almeno il 20% e meno del 30% dei diritti di voto derivanti dalle azioni con diritto di voto permanente e se egli, solo o insieme ad altri, possiede una parte dei voti che avrebbe rappresentato, in ciascuna delle ultime tre assemblee generali, più della metà dei diritti di voto presenti o rappresentati.
10.4. Offerta “in cash”
Le offerte obbligatorie devono contenere in primo luogo delle proposte per un pagamento “in cash”.
Come (unica) alternativa all'offerta “in cash” l'offerente può anche offrire il cambio in altri titoli. Questa variante deve essere a libera scelta del pubblico in modo che ciascun azionista è sempre libero ad accettare l'offerta “in cash”.
10.5. Legge sull’esclusione di soci minoritari (Gesellschafterauschlussgesetz)
Contemporaneamente con la nuova legge sul take over il legislatore ha introdotto inoltre anche una nuova legge riguardo l’esclusione di soci di minoranza (Gesellschafterausschlussgesetz). Secondo tale legge un socio che detiene oltre il 90% del capitale nominativo può deliberare che le partecipazioni minoritarie vengano trasferite a se stesso. In cambio ai soci minoritari spetta un riscatto adeguato in contanti.
© Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte 2010
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