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3. Il recupero credito
3.1. Foro competente

In linea di massima si distingue tra la competenza per materia e quella per territorio. Mentre la competenza per materia riguarda l'attribuzione di una causa a un determinato foro, cioè pretura o tribunale in generale, la competenza per territorio assegna una causa a una determinata pretura o a un determinato tribunale.

Per le cause di recupero crediti sono competenti in materia le preture fino a un valore massimo della causa di € 10.000,--. Una causa il cui valore supera l'importo di € 10.000,-- deve essere promossa davanti al tribunale competente per territorio.

Salvo che la legge disponga altrimenti è competente per territorio la pretura nella cui circoscrizione giudiziaria il debitore, cioè la parte convenuta, ha le sua sede qualora sia convenuta una persona giuridica e rispettivamente il domicilio o la dimora abituale quando si tratta di una persona fisica.

3.2. Procedura

3.2.1. Il procedimento ordinario

Ogni giudizio inizia con la presentazione della domanda al giudice competente. La notificazione della domanda alla parte convenuta come tutte le seguenti notificazioni alle parti vengono eseguite dalla pretura rispettivamente dal tribunale a mezzo del servizio postale.

La decorrenza dei termini processuali, sia perentori, sia giudiziari, comincia con la notificazione del rispettivo atto alla parte. Un termine posto dalla legge o dal giudice per l’esecuzione di una determinata azione è osservato dalla parte interessata quando il rispettivo atto viene consegnato alle poste anche all'ultimo giorno del termine; conta quindi solo il timbro postale e non la data in cui il giudice riceve l'atto.

Dopo la presentazione della domanda introduttiva del giudizio, il giudice di solito pone un termine, non superiore a quattro settimane, alla parte convenuta per la presentazione della comparsa di risposta e notifica gli atti alla parte convenuta.

Se la parte convenuta non dovesse rispettare il termine posto e dal giudice per la presentazione della comparsa di risposta, il giudice su istanza della parte attrice emanerà una sentenza di contumacia, che a sua volta sarà notificata alla parte convenuta. Ora la parte convenuta può presentare l'appello entro un termine perentorio di quattro settimane o proporre l'opposizione entro un termine sempre perentorio di quattordici giorni. Trascorsi anche questi termini senza che la parte convenuta abbia agito, la sentenza di contumacia passa in giudicato e si può iniziare la procedura di esecuzione.

Se viene invece presentata la comparsa di la domanda inizia la procedura normale di cognizione e le parti devono nominare i loro testimoni ed i documenti a prova delle loro asserzioni.

Siccome nella procedura civile austriaca esiste un rigoroso divieto di presentare in appello nuovo motivo o nuove prove, è importante presentare tutte le prove già nel giudizio di primo grado.

L'introduzione di una procedura d'esecuzione forzata in linea di massima non è ammessa prima che sia passato in giudicato la sentenza.

3.2.1.1. Notificazione degli atti

Il 31 Maggio 2001 è entrata in vigore il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari è extragiudiziali in materia civile o commerciale. Il Regolamento prevale sulle norme contenute nella Convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, che prima era la base legale per le notificazioni in materia civile o commerciale tra l’Austria e Italia.

Uno dei principali obiettivi di questo Regolamento è l’accelerazione delle trasmissioni internazionali, a fini di notificazione, degli atti in materia civile o commerciale. A tutela degli interessi del destinatario la notificazione deve essere redatta nella lingua ufficiale del luogo in cui deve effettuarsi. Il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto oggetto della notificazione se è redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato in cui la notificazione deve effettuarsi. Se il destinatario invece comprende la lingua dello Stato mittente non può rifiutare la ricezione dell’atto. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro. Una parte convenuta italiana che non comprende il tedesco può quindi rifiutare la ricezione di un atto di citazione relativo a una procedura civile in Austria se l’atto non è tradotto in lingua italiana.

3.2.2. I procedimenti speciali accelerati

Per i crediti di denaro, il codice di procedura civile austriaco prevede delle procedure speciali e accelerate.

3.2.2.1. Il decreto ingiuntivo

Davanti alle preture è ammesso il procedimento d'ingiunzione per un credito in denaro che non supera l'importo di € 75.000,--.

Di conseguenza il procedimento d’ingiunzione è il metodo più rapido per far valere una fattura esigibile di un ammontare inferiore a € 75.000,-- che non è stato pagato da un debitore in Austria. Non è nemmeno necessario dare prova scritta del diritto fatto valere. È sufficiente che l’atto di citazione contenga tutte le indicazioni formali e l’asserzione che una determinata fattura esigibile non è stata pagata dal debitore. Il fatto che la procedura d’ingiunzione si svolge presso la pretura tramite l’elaborazione elettronica dei dati comporta una ulteriore accelerazione.

La procedura inizia con la presentazione di una domanda presso la pretura competente per territorio. Dopo il ricevimento della stessa e dopo aver esaminato i suoi requisiti legali il pretore emana un decreto ingiungendo alla parte convenuta di pagare la somma richiesta entro quattordici giorni dalla notificazione del mandato o di presentare entro un termine di 4 settimane l'opposizione. In mancanza di opposizione e dopo il passaggio in giudicato del titolo il giudice su istanza della parte attrice inizierà l'esecuzione forzata.

La presentazione tempestiva dell'opposizione ha per conseguenza che cessa automaticamente il vigore del decreto d'ingiunzione. In seguito all'opposizione sarà introdotta la procedura regolare e il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.

L’emissione di un decreto d’ingiunzione non è ammessa se la parte convenuta ha la sua residenza abituale, il domicilio o la sede all'estero, se non si conosce il luogo dove si trova il debitore o se in base alle indicazioni fatte nell’atto introduttivo del giudizio il credito non è ancora esigibile o non può essere fatto valere in via giudiziale.

3.2.2.2. Il procedimento in base alle cambiali ed agli assegni

La struttura, le condizioni e lo scopo di questo procedimento sono simili a quelli del procedimento d'ingiunzione. È però ammesso solo per i diritti derivanti da un assegno/cambiale valido in base alla legge sugli assegni/sulle cambiali ma senza limite di valore, ossia ci si può servire di questo procedimento anche per un importo superiore a € 75.000,--.

L'assegno/la cambiale deve essere presentato in originale unitamente alla domanda. Se l'assegno/la cambiale presentato non è senza obiezioni la domanda viene respinta. Altrimenti il giudice emana un decreto ingiuntivo come descritto al punto 2.2.1.

Se la parte convenuta presenta opposizione, la parte attrice può nondimeno chiedere l'introduzione dell'esecuzione provvisoria.

© Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwaelte 2010


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